LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI RIPARTE DAL 1° FEBBRAIO 2021

 

La prima estrazione l’11 marzo p.v.

 

Riparte la lotteria degli scontrini: per le spese effettuate con strumenti elettronici dal 1° febbraio 2021 è possibile ottenere i biglietti validi ai fini dell’estrazione dei premi in palio. La data di avvio del gioco a premi contro l’evasione fiscale è stata stabilita con il provvedimento di Agenzia delle Entrate e Dogane del 29 gennaio 2021 e la prima estrazione è fissata in data 11 marzo 2021.

 

La novità riguarda la prova del pagamento in modalità tracciata. In sostanza se il Fisco non dovesse ricevere dall’esercente i dati della compravendita liquidata in moneta elettronica, in caso di vincita il contribuente dovrà dimostrare di aver pagato con bancomat, carte di credito o altre forme di pagamento digitale.

 

Cashless dal 1° febbraio

A decorrere dal 1° febbraio 2021 ha preso il via la nuova lotteria degli scontrini, un piano di cashless che consentirà di ottenere, su base semestrale, il rimborso del 10% delle transazioni effettuate mediante mezzi di pagamento elettronici.

Gli acquisti dovranno essere almeno 50 a semestre ed il rimborso arriverà fino a 150 euro (per un totale di 300 euro annui). Sempre ogni sei mesi, le 100mila persone che avranno fatto più operazioni avranno un premio aggiuntivo: il super premio pari a 1.500 euro.

Al termine di ogni semestre, il conteggio del numero delle transazioni riparte da zero, senza riporto della operazioni precedenti.

 

Prima estrazione l’11 marzo

La prima estrazione è fissata per l’11 marzo prossimo, interessa i corrispettivi trasmessi dall’1.2 al 28.2.2021, quando saranno messi in palio 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20mila euro per i venditori.

La prima estrazione settimanale è fissata al 10.6.2021 e riguarda i corrispettivi trasmessi dal 31.5.2021 al 6.6.202, con 15 premi da 25mila euro per chi compra e altri 15 premi da 15mila euro per chi vende. Il maxipremio annuale è di 5 milioni per chi acquista, pagando sempre e solo con moneta elettronica, e di 1 milione per chi vende.

I vincitori sono avvisati con raccomandata A/R ovvero, se indicata nell’area riservata del Portale lotteria, tramite pec. Il premio dovrà essere ritirato entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. I premi settimanali, mensili e annuali non reclamati, unitamente ai premi eventualmente non attribuiti, sono versati all’Erario. Il pagamento dei premi sarà effettuato dall’Agenzia delle Dogane esclusivamente mediante bonifico bancario / postale.

 

Codice lotteria

Per partecipare occorre essere in possesso del codice lotteria, che si può ottenere registrandosi sul “Portale lotteria” all’indirizzo internet: https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/. E’un codice alfanumerico associato al codice fiscale del contribuente che dovrà essere esibito in forma cartacea o scaricandolo sul proprio smartphone o tablet all’atto dell’acquisto di beni e servizi. Il codice è a prova di privacy, infatti, non saranno registrate le tipologie di acquisti dei contribuenti.

Dal Portale Lotteria è possibile visualizzare i documenti commerciali che hanno dato diritto all’attribuzione dei biglietti virtuali della lotteria, l’eventuale vincita nonché eseguire alcune operazioni quali l’opposizione all’utilizzo / richiesta di cancellazione dei dati.

Non valgono gli acquisti per la propria attività artistica o professionale; non sono neppure ammessi gli acquisti online, così come quelli con buoni pasto. Restano esclusi anche gli acquisti di beni per i quali è riconosciuta una detrazione (come le spese sanitaria), così come i biglietti di cinema, teatri o musei, o le ricevute di spedizioni postali, i pieni di carburante e i parchimetri. Per tutte questi acquisti non è prevista la certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

 

Biglietto virtuale

Ogni pagamento eseguito con moneta elettronica per il quale sarà presentato il codice lotteria, consentirà di generare un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di mille biglietti virtuali per ogni scontrino. Il biglietto sarà generato dal sistema informatico, gestito da Sogei, per ogni singolo euro di acquisto e non sono ammessi pagamenti frazionati.

Nel caso in cui l’importo speso sia superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale oltre 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale, mentre se superiore a 1.000 euro daranno al massimo mille biglietti. Non genererà alcun biglietto una spese inferiore ad 1 euro; al classico caffè al banco da 80 o 90 centesimi, si dovrà consumare anche un croissant.

Un discorso a parte meritano le spese con giftcard. L’utilizzo delle carte acquisti prepagate non consente di partecipare alla lotteria, mentre chi acquista la carta regalo con pagamenti tracciati può entrare nel gioco delle estrazioni.

 

Adempimenti degli esercenti

Il commerciante dovrà trasmettere i dati relativi al contribuente che ha espresso la volontà di partecipare alla lotteria degli scontrini, mediante il registratore telematico (RT), in grado, mediante lettura ottica, di acquisire il “codice lotteria”, comunicato dal cliente/acquirente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione, ovvero tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

Alcuni esercenti dovranno aggiornare i propri registratori di cassa, per consentire entrambe le memorizzazioni: il codice fiscale, finalizzato all’ottenimento dell’eventuale detrazione/deduzione fiscale (esempio per l’acquisto di medicinali) e il codice lotteria finalizzato a partecipare all’estrazione a sorte.

 

Pagamento del premio

Come detto, il premio dovrà essere ritirato entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita ed è subordinato alla presentazione, qualora non in possesso dell’Amministrazione, della documentazione attestante che il pagamento è avvenuto attraverso strumenti di pagamento elettronici, quale estratto di c/c o documento analogo / equipollente da cui risulti che l’acquisto è stato effettuato con le predette modalità elettroniche. Tale obbligo è da considerarsi in capo sia all’acquirente che all’esercente in modo da rendere indipendenti e autonome le operazioni di reclamo della vincita da parte di entrambi i vincitori, che potrebbero essere domiciliati in ambiti territoriali diversi.

Una volta verificato, in capo all’esercente / acquirente, che il pagamento è avvenuto con strumenti di pagamento elettronici, il controllo è dichiarato concluso, senza necessità di chiedere ulteriori prove all’altro soggetto vincitore (acquirente o esercente).

 

 

01/02/2021

 

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